Statuto

Titolo 1
Costituzione – Sede – Durata – Scopi

1. Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata “ Associazione Cuochi e Pasticceri Livigno ”, con sede in Livigno (SO) in via Pemont n. 383 retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale senza necessità di apposita deliberazione dell’assemblea degli associati purché nell’ambito del Comune di Livigno; può istituire sedi secondarie.

2. Carattere dell’Associazione
L’Associazione non ha scopi di lucro e non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli associati sono tenuti all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione, con delibera dell’organo amministrativo, può partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare a federazioni ed enti pubblici o privati con scopi sociali culturali ed umanitari, ovvero creare altre organizzazioni di supporto e sostegno all’attività della presente Associazione.
E’ un organismo avente carattere apolitico e apartitico.

3. Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.

4. Scopo dell’Associazione
Scopo dell’Associazione è lo studio e la promozione di corsi di formazione aventi per oggetto tipologie e tecniche di lavorazione di prodotti inerenti alla gastronomia e alla pasticceria.
L’Associazione si prefigge dunque l’attuazione in proprio, il coordinamento e la promozione di iniziative di studio e di corsi di divulgazione e formazione delle tecniche di lavorazione con particolare, ma non esclusivo, riferimento nell’ approfondire le conoscenze tecniche del settore di cucina ed alberghiero e della pasticceria.
Per il miglior conseguimento di detti scopi, l’Associazione potrà richiedere il supporto, l’intervento, il patrocinio, la contribuzione agli enti pubblici, agli enti morali ed alle istituzioni e soggetti privati; potrà compiere inoltre ogni operazione utile al fine proposto ed attività ad esso collegate o connesse, avvalersi delle capacità dei propri associati e di altre collaborazioni esterne.

Titolo 2
Associati

5. Requisiti e tipologia degli associati
Gli Associati si suddividono in:
– Associati professionisti, ovvero colore che operano già nel settore ristorativo e alberghiero.
– Associati sostenitori, che partecipano all’Associazione con il solo fine di garantirne il funzionamento
– Associati allievi, ovvero coloro che frequentano ancora gli studi presso Istituti Alberghieri.
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che condividano gli interessi e gli scopi dell’Associazione stessa e che si impegnino a dedicare le loro risorse e capacità per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione stessa.
Possono inoltre essere soci Associazioni, Circoli, Enti Pubblici o Privati.
La qualifica di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.
Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e, in caso di dimissione, recesso, esclusione o morte, essi non possono pretendere alcunché dalla Associazione, ne pretendere la restituzione dei contributi versati.
Per diventare soci occorre presentare domanda scritta o verbale al comitato Direttivo, specificando la tipologia di associato, il quale deciderà in merito senza obbligo di motivazione. Con la predetta domanda l’aspirante si deve impegnare ad accettare le norme del presente statuto e le finalità dell’Associazione.

6. Doveri degli associati
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti a contribuire al raggiungimento delle finalità dell’Associazione oltre al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annua, da pagare al momento della prima ammissione ad associato, così determinata a decorrere dall’esercizio 2017:
Socio professionista – Euro 100,00
Socio sostenitore – Euro 30,00
Socio allievo – Euro 20,00
L’importo della quota potrà essere modificata con apposita delibera del Consiglio direttivo.
Le modalità di versamento di eventuali contributi straordinari verranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

8. Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
a) per recesso;
b) per decadenza e perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e fondata su comprovate violazioni delle norme di legge e degli obblighi previsti dal presente statuto;
d) per ritardato pagamento della quota associativa o dei contributi straordinari;
e) per morte dell’associato.
Ogni associato ha diritto al recesso, previa dichiarazione da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’associato receduto, escluso o che, comunque, ha cessato di far parte dell’Associazione, non può ripetere neppure in parte i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo 3
Organi dell’Associazione

9. Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale degli Associati;
– il Consiglio Direttivo, composto da 5 a 9 membri.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

10. Convocazione dell’Assemblea
L’Associazione nell’Assemblea ha il suo organo sovrano.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto relativo alla gestione dell’anno solare precedente, nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la discussione di attività da intraprendere.
L’Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti gli associati.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito, contenente l’ordine del giorno, trasmesso tramite posta elettronica o, qualora mancante, tramite posta ordinaria, indirizzato a tutti gli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua mancanza o impedimento, da un associato effettivo eletto dai convenuti. Il Presidente nomina, se necessario, due scrutatori. Spetta inoltre al Presidente il potere di verificare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e la regolarità dei voti espressi.

11. Deleghe
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di due altri associati.

12. Funzioni dell’Assemblea
All’Assemblea spettano le seguenti funzioni:
In sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui rendiconti annuali e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere alla scadenza i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso;
c) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
In sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi .

13. Diritto di voto e quorum deliberativo
Gli associati professionisti e allievi, purchè maggiorenni, hanno diritto di voto alle Assemblee che sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti, salvo che per le Assemblee straordinarie per le quali è richiesta la presenza della metà più uno degli associati.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Gli associati sostenitori non hanno invece diritto di voto e non possono essere votati.

14. Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha la funzione di:
a) gestire tutte le attività dell’Associazione salvaguardando l’attuazione delle sue finalità istituzionali, assumendo tutte le iniziative del caso e coordinando l’attività degli associati;
b) predisporre i rendiconti annuali da sottoporre all’Assemblea;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
d) verificare gli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati;
f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’ Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio Direttivo;
g) fissare la quota associativa ed eventuali contributi straordinari.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non.

15. Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 (cinque) membri a un numero massimo di 9 (nove) membri nominati dall’Assemblea ordinaria, in base al principio dell’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi.
L’Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati anche più di una volta.
I primi membri del Comitato Direttivo vengono eletti nell’atto costitutivo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione o alla sostituzione di chi sia venuto meno (il primo non eletto all’ultima elezione). Nel caso di mancanza del Presidente in carica, dopo la cooptazione, il Consiglio elegge il nuovo Presidente tra i propri membri.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

16. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente effettuato tramite posta elettronica, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

17. Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei riguardi dei terzi.
Il Presidente sovraintende inoltre all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, a meno che non sia stato delegato il Vicepresidente o il Segretario.

Titolo 4
Patrimonio ed esercizio

18. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative ordinarie;
b) da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative e/o esigenze;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali e morali, istituti di credito e da istituzioni e soggetti privati;
e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; l’Associazione, nei termini previsti dalla legge, potrà ricevere da terzi qualsiasi tipo di bene mobile o immobile, materiale o immateriale;
h) dal ricavato di tutte le attività poste in essere dall’Associazione, anche di carattere commerciale, per l’attuazione delle finalità associative.

19. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell’ esercizio.

Titolo 5
Norme finali

20. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell’Assemblea straordinaria, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea straordinaria.

22. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.
Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’Atto Costitutivo in pari data redatto.